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Airbnb: legittima in Francia la norma che vieta gli affitti brevi.

Una norma che vieti di affittare il proprio appartamento su Airbnb è legale.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza numero Causa C-724/18 del 22 settembre 2020.
La questione riguarda i numerosi conflitti tra i proprietari che vorrebbero far fruttare i propri immobili mediante l’affitto degli stessi ai turisti con Airbnb e chi si oppone a tale pratica.
I motivi degli oppositori sono tanti e in parte condivisibili: si assiste oggi allo svuotamento dei centri storici delle città d’arte, che sono ormai prive di veri e propri centri abitati e sono per la maggior parte appartamenti affittati a giornata ai turisti.
Chi affitta su Airbnb, inoltre, priva il mercato di un appartamento che avrebbe potuto essere locato con un contratto tradizionale.
Da ultimo, spesso i condomini si lamentano del traffico continuo e dell’accesso a sconosciuti agli stabili, sempre dovuto agli affitti brevi.
In Italia, tradizionalmente, il diritto condominiale ha sempre manifestato un favor per la libertà dei condomini di disporre del proprio appartamento.
Tutte le norme assembleari e regolamentari introdotte per vietare l’utilizzo degli appartamenti per gli affitti turistici hanno trovato vita breve, al grido di “in condominio è vietato vietare”.
La sentenza sopra citata, invece, rappresenta una novità.
Con la decisione in commento la Corte di Giustizia afferma la validità della norma francese che limitava la disposizione degli appartamenti con l’affitto su Airbnb, motivando tale divieto sulla base della necessità di utilizzare gli stessi per affitti tradizionali e fare fronte all’emergenza abitativa.
La sentenza, quindi, afferma di fatto che “Una normativa nazionale che assoggetta ad autorizzazione la locazione, esercitata in maniera reiterata, di un locale destinato ad abitazione per brevi periodi ad una clientela di passaggio che non vi elegga domicilio è conforme al diritto dell’Unione. La lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione di lunga durata costituisce un motivo imperativo di interesse generale che giustifica una siffatta normativa”.
Vedremo se, in determinati contesti di disagio abitativo dovuto alla scarsità di alloggi, questo principio verrà applicato anche in Italia.