Condominio,  News

LE ANTICIPAZIONI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.

Nella vita condominiale, sovente, l’amministratore compie delle anticipazioni di somme per i propri stabili.
In particolare esistono palazzi ove a causa di condomini in arretrato rispetto al pagamento delle spese, si rende necessario che l’amministratore provveda a saldare debiti con fondi propri.
Tale situazione è indubbiamente anomala, dato che il mestiere dell’amministratore non prevede alcun tipo di onere rispetto a condomini indietro con le spese.
Inoltre l’introduzione con la legge 220 del 2012 dell’obbligo di dotare il condominio di un conto corrente dedicato aveva proprio lo scopo di evitare commistioni tra il patrimonio dello stabile e quello del suo gestore.
Nonostante ciò esistono situazioni in cui l’amministratore preferisce anticipare somme (o non ritirare somme a lui spettanti, che è la stessa cosa) pur di saldare un debito condominiale ed evitare azioni di recupero credito avverso il palazzo.
Cosa succede di queste anticipazioni? Una volta effettuate l’amministratore ha il diritto di recuperare i propri fondi?
La risposta è certamente affermativa.
Occorre ricordare che, per quanto particolare, il rapporto tra amministratore e condominio ricade nella fattispecie del mandato con rappresentanza.
Il Codice Civile, regolando tale contratto tipico, prevede all’articolo 1720 che “il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico”.
L’amministratore quindi ha il diritto di richiedere ai condomini le somme anticipate, con i relativi interessi e computando eventuali danni subiti a causa del proprio incarico.
La stessa Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita” (si veda Cassazione civile, sez. II, 30/03/2006, n. 7498).
E’ sempre possibile quindi richiedere dette somme e parrebbe opportuno non attendere eccessivo tempo (e l’accumularsi di molteplici anticipazioni) per tentare il recupero.
E’ vero che l’amministratore ha il diritto, alla cessazione del mandato, di chiedere il ristoro delle predette cifre; è anche ipotizzabile, però, che il condominio non sia nelle condizioni di pagare svariate decine di migliaia di euro (a tanto può arrivare il monte anticipazioni, specie in presenza di imprevisti e lavori straordinari).
Come agire quindi?
Al fine di recuperare le anticipazioni effettuate (che si ribadisce: non dovrebbero essere effettuate dovendo il condominio contare solo su propri fondi) l’amministratore potrebbe decidere di chiedere il ristoro delle stesse annualmente, domandandole insieme al proprio compenso di mondo da stabilire un pagamento periodico ed evitare che – atteso troppo tempo – il condominio abbia difficoltà a corrispondere tutte le somme.